È facoltà del debitore vendere la propria casa sulla quale è in corso una procedura esecutiva. Nel caso specifico un pignoramento immobiliare, a condizione che trovi un accordo preventivo transattivo con i creditori.
È pertanto necessario il consenso del creditore che dovrà, una volta accettato il pagamento, depositare relativo atto di rinuncia dell’esecuzione cosicché il giudice competente potrà dichiarare l’estinzione della procedura.
Diversi sono gli aspetti positivi del pre asta, sia per il debitore-esecutato che per il terzo acquirente.
Per il debitore il vantaggio maggiore è quello di liberarsi di ogni suo debito. Vendere infatti prima dell’asta è particolarmente conveniente, in quanto qualora l’immobile fosse aggiudicato in asta dopo diverse vendite deserte (con deprezzamento per ogni battuta d’asta del 25 % del valore dell’immobile) il debitore non riuscirebbe nemmeno ad estinguere il proprio debito.
Attraverso quindi la vendita prima dell’asta non solo viene estinto il debito ma in alcuni casi la parte esecutata potrebbe avere diritto a delle somme residuali. Anche in questo caso si potrà provvedere alla cancellazione del nominativo del debitore in Crif e/o in centrale rischi procedendo alla sua riabilitazione